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Statuto

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ARTICOLO 1 - Denominazione
E’ costituito, ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del Codice Civile, un consorzio volontario con attività esterna denominato: “CONSORZIO FORMATI” siglabile, ove consentito, in “FORMATI”.

ARTICOLO 2 - Sede
Il Consorzio ha sede in Asti (AT).
Lo spostamento della sede consortile nell’ambito del Comune ad opera dell’Organo Amministrativo non costituisce modifica dello Statuto Consortile.
Con decisione dell’Organo Amministrativo potranno essere istituite ovunque, anche all’estero, filiali, rappresentanze ed agenzie.

ARTICOLO 3 - Durata
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo ulteriori proroghe o anticipato scioglimento deliberati dall’Assemblea con il voto favorevole di tutti gli aventi diritto.

ARTICOLO 4 - Oggetto
Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare l'attività delle imprese consorziate e di migliorarne l' efficienza e la capacità produttiva fungendo da organismo di servizio.
Il Consorzio renderà servizi di supporto all’attività di ciascuna impresa consorziata. In particolare svolgerà, in favore dei consorziati:

  • attività formativa per occupati e non, per il management aziendale dei consorziati e per formatori esperti. L'attività formativa comprende: analisi dei fabbisogni, progettazione, realizzazione organizzativa, docenze, monitoraggio, valutazione, gestione amministrativo-contabile, rendicontazione ed eventuale attività di marketing e diffusione ad essa connessa. Tale attività si esplica attraverso le seguenti tipologie corsuali: iniziale, superiore, in alternanza, permanente, continua, per soggetti svantaggiati, a distanza e di orientamento professionale;

  • attività di consulenza aziendale-organizzativa rivolta alle società consorziate; studio, progettazione e sviluppo di sistemi di gestione integrati: qualità, ambiente, sicurezza e sistemi di gestione aziendale in genere; l’avviamento e gestione di progetti di collaborazione transnazionale per la creazione d'impresa e/o per la gestione di partnership progettuali, volte a favorire i processi d'internazionalizzazione e di cooperazione internazionale per la commercializzazione dei prodotti, lo scambio di know-how tecnologico e la nascita di accordi di collaborazione strategica;

  • attività di studi e ricerche in ambito economico e sociale;

  • attività di consulenza relativa alle problematiche dell' E-commerce (legali, fiscali, di marketing, tecniche ed organizzative);

  • analisi di fattibilità, predisposizione e gestione di pratiche di finanza agevolata per le imprese consorziate;

  • attività di promozione di interventi, conferenze, dibattiti, convegni, meeting, seminari su problemi di gestione aziendale e del mercato del lavoro, anche al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in ambito sia nazionale che estero;

  • attività di revisione dei sistemi informativi aziendali e d'implementazione di sistemi di gestione anche integrati e di sistemi informativi informatizzati con reti locali e remote, anche in ordine al trattamento di dati sensibili in ogni settore della produzione, del commercio e dei servizi;

  • attività di analisi e gestione di sistemi per la sicurezza dei luoghi di lavoro;

  • attività ausiliaria d'informazione ed aggiornamento normativo ai consorziati.

Per il raggiungimento degli scopi consortili, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto del Consorzio, escluse la raccolta del risparmio e tutte le altre attività bancarie e creditizie soggette a regime di vigilanza.
In particolare, e senza che la presente elencazione costituisca limitazione, potrà costituire, trasferire, modificare od estinguere ogni tipo di diritti reali su beni mobili ed immobili, anche di garanzia.
Potrà stipulare con enti pubblici o privati qualunque tipo di convenzione finalizzata all’ottenimento di finanziamenti e contributi per l’attività resa nei confronti dei consorziati.
Potrà inoltre, in via non prevalente e puramente strumentale all'attività svolta, prendere e concedere in affitto immobili, ed aziende aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumere interessenze e quote di partecipazioni in altri consorzi, imprese e società aventi scopi affini od analoghi, costituiti e costituendi, con esclusione di ogni finalità di collocamento, e fatta salva ogni limitazione prevista dalle norme sul controllo dell'attività di intermediazione finanziaria e mobiliare; prestare avalli e fidejussioni, ed in genere prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi.

ARTICOLO 5 - I consorziati

Il numero dei consorziati è illimitato.
I consorziati possono essere imprenditori sia individuali che collettivi, ed Enti Pubblici. Qualora ammesso dalla legge, potranno partecipare anche soggetti non imprenditori.I consorziati si dividono in due categorie:

- consorziati "gestori",
- consorziati "fruitori".

I consorziati "gestori" possono essere imprese italiane od estere e, al momento della loro ammissione al Consorzio, debbono sottoscrivere e versare un contributo al fondo consortile, determinato dall’Assemblea, su proposta dell’Organo Amministrativo.
I consorziati "fruitori" possono essere imprese, italiane o estere, di qualunque tipo, sia per quanto riguarda la forma sia per quanto riguarda l'oggetto, o Enti Pubblici, che siano interessati a beneficiare dei servizi e delle attività del Consorzio e, all’ammissione, non sono tenuti al versamento di contributi al fondo consortile.
I consorziati “gestori” e "fruitori" devono contribuire alle spese di mantenimento e di gestione del Consorzio mediante il versamento di una quota annuale il cui importo verrà annualmente determinato dall’Organo Amministrativo, come meglio disciplinato al successivo articolo 9.

ARTICOLO 6 - Consorziati “gestori” – partecipazione a consorzi concorrenti, prestazioni in loro favore.
I consorziati “gestori” non possono, salvo espresso assenso scritto dell’Organo Amministrativo, partecipare a Consorzi potenzialmente concorrenti, né fornire a questi prestazioni di servizi.
Viene consentita la prosecuzione nella partecipazione ad altri Consorzi concorrenti, già in essere alla data di stipula del presente contratto. Viene inoltre consentito di portare a termine rapporti di consulenza già in essere, alla stessa data, con i medesimi.

ARTICOLO 7 - Ammissione di nuovi consorziati
L’ammissione di nuovi consorziati è subordinata alla decisione dell’Organo Amministrativo; in ogni caso l’aspirante consorziato deve condividere gli scopi del consorzio.
Il soggetto che desideri aderire al consorzio deve presentare domanda scritta all’Organo Amministrativo, nella quale il richiedente deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell’eventuale regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio e di accettarle nella loro integrità. Sulla domanda di ammissione delibera l’Organo Amministrativo all’unanimità in caso di ammissione di consorziati “gestori” ed a maggioranza in caso di ammissione di consorziati “fruitori”. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.
In caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda di qualunque consorziato, il nuovo titolare dell’impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al consorzio, previo parere favorevole dell’Organo Amministrativo, che dovrà deliberare all’unanimità in caso di consorziato gestore, ed a maggioranza in caso di consorziato fruitore. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, il consorziato “gestore” deve versare, il contributo al fondo consortile nella misura determinato dall’assemblea, su proposta dell’Organo Amministrativo. Nello stesso termine, sia il consorziato “gestore” che il consorziato “fruitore” devono versare la quota annuale di partecipazione alle spese di mantenimento e di gestione del consorzio eventualmente fissata per l’esercizio in corso dall’Organo Amministrativo, ragguagliata a periodo. La condizione di consorziato non è trasferibile, né a titolo oneroso né a titolo gratuito.

ARTICOLO 8 - Recesso ed esclusione.
Il consorziato “gestore” può recedere per giusta causa. Il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all’Organo Amministrativo e diviene automaticamente operativo 60 (sessanta) giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione, salvo che prima di tale scadenza l’Organo Amministrativo medesimo si sia pronunciato contro il recesso con deliberazione motivata adottata con il voto favorevole di tutti gli amministratori, con l’eccezione del consorziato recedente, qualora questi sia anche amministratore, nel qual caso è escluso dal voto. Contro la delibera che respinge la richiesta di recesso è ammesso il ricorso alla clausola arbitrale di cui al successivo art. 18.
Il consorziato “fruitore” può recedere in qualsiasi momento; il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all’Organo Amministrativo e diviene automaticamente operativo 60 (sessanta) giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione. E’ tuttavia esclusa la facoltà di recesso durante il periodo nel quale vengono resi al consorziato servizi finanziati da terzi. Relativamente ai consorziati “fruitori”, qualora la comunicazione di recesso pervenga nei 30 giorni successivi alla comunicazione dell’eventuale quota annuale di partecipazione alle spese di gestione e mantenimento del consorzio fissata dall’Organo Amministrativo, il recedente sarà esonerato dal versamento della quota medesima.
L'esclusione di un consorziato viene deliberata dall’Organo Amministrativo, all’unanimità per l’esclusione dei consorziati “gestori”, ed a maggioranza per i consorziati “fruitori”, qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi:

  • inadempimento agli obblighi, anche pecuniari, assunti nei confronti del Consorzio;

  • mancata osservanza delle norme del presente contratto, dell’eventuale regolamento del Consorzio, ovvero delle deliberazioni legittimamente prese dagli organi consortili;

  • il consorziato non si trovi più nelle condizioni di ammissione previste dagli artt. 5 e 7 del presente contratto;

  • il consorziato si trovi in amministrazione controllata ovvero sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale.

Relativamente ai consorziati “gestori”, il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato, e potrà essere assunto, oltre che per le ragioni sopra indicate, anche in caso di protratto disinteresse rispetto alle esigenze amministrative e gestionali del consorzio. Qualora la delibera di esclusione riguardi un consorziato “gestore” che è anche amministratore, questi dovrà astenersi dal voto.
Qualora il consorziato "gestore" sia una persona giuridica e per motivi esterni al Consorzio modifichi il proprio Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione, o comunque muti la composizione che l’organo amministrativo aveva al momento dell’ammissione al Consorzio, deve segnalare tale variazione al Consorzio entro quindici giorni dalla data della modifica e, a partire da tale data, sarà automaticamente escluso dal Consorzio, fatta salva la possibilità di ripresentare la domanda di ammissione che sarà valutata a norma dell' art. 7.
In caso di recesso o esclusione di un consorziato "gestore", spetta al consorziato receduto o escluso, dietro richiesta scritta ed entro dodici mesi dalla data del recesso o dell'esclusione, la liquidazione di una somma di danaro pari al valore nominale dei contributi al fondo consortile da esso versati, con esclusione di ogni altra somma versata al Consorzio a qualunque titolo o causa e fatta salva la possibilità di compensare tale somma con quanto dovuto dal consorziato al Consorzio ad altro titolo.
In caso di recesso o esclusione di un consorziato "fruitore", nulla sarà dovuto dal Consorzio al consorziato a titolo di liquidazione o rimborso di quanto versato al Consorzio, salva per quest'ultimo la facoltà di richiedere il pagamento di quanto ancora dovuto dal consorziato.

ARTICOLO 9 - Contributi al fondo consortile - quote per la gestione ed il mantenimento del consorzio - finanziamenti dei consorziati.
Solo i consorziati “gestori” sono tenuti al versamento di contributi al fondo consortile, in occasione del loro ingresso nel consorzio, o successivamente qualora deliberato all’unanimità dall’Assemblea. La misura del contributo al fondo consortile da versare in occasione dell’ingresso nel consorzio è determinata dall’Assemblea con decisione unanime, su proposta dell’Organo Amministrativo.
Nel formulare la propria proposta, l’Organo Amministrativo dovrà tenere conto della misura dei contributi versati dai consorziati “gestori” che già partecipano al Consorzio, e giustificare eventuali differenze rispetto a tale misura del versamento richiesto ai nuovi ammessi.
Sia i consorziati “gestori” che i consorziati “fruitori”, sono tenuti al versamento delle quote annuali per la gestione ed il mantenimento del consorzio eventualmente determinate dall’Organo Amministrativo.
Le quote dovranno essere di pari importo all’interno di ciascuna categoria di consorziato (“gestori” o “fruitori”), mentre potranno divergere tra le due categorie, non potendo tuttavia mai le quote dei consorziati “fruitori” eccedere quelle dei consorziati “gestori”. La misura delle quote dovrà essere determinata per ciascun esercizio entro il 30 novembre dell’anno precedente, e dovrà essere comunicata a ciascun consorziato entro il 15 dicembre successivo. Qualora l’Organo Amministrativo determini che la quota per un determinato esercizio non sia dovuta, nessuna comunicazione ai consorziati sarà necessaria.
I Consorziati dovranno versare le quote entro il 15 febbraio dell’esercizio a cui si riferisce la quota.
Le quote annuali per la gestione ed il mantenimento del Consorzio non concorrono a formare il fondo consortile.

Ciascun consorziato, sia esso “gestore” o “fruitore” dovrà rimborsare al consorzio le spese da esso sostenute per l’esecuzione di specifiche prestazioni richieste dal consorziato medesimo.
Fuori dai casi di cui sopra, qualsiasi versamento fatto dai consorziati a titolo di finanziamento al Consorzio, non sarà produttivo di interessi, salva espressa deroga scritta e con data certa al presente patto, darà diritto alla sola restituzione del capitale, e potrà effettuarsi senza formalità alcuna.

ARTICOLO 10 – Fondo consortile
Il fondo consortile è costituito:
1 dai contributi al fondo consortile versati da ciascuno dei consorziati “gestori” all’atto dell’adesione al consorzio, ed in ogni momento successivo, purchè espressamente qualificati come tali;
2 dagli eventuali avanzi di gestione, non distribuibili, che si potranno formare.

Il fondo consortile è destinato a garantire le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza; i terzi possono fare valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra consorziati, il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti i consorziati.

ARTICOLO 11 - Organi del consorzio
Gli organi del consorzio sono:
- l’Assemblea;
- l’Organo amministrativo, nella forma, alternativa, del Comitato di Gestione, o dell’amministrazione in forma non collegiale affidata a più amministratori con poteri congiunti e disgiunti.

ARTICOLO 12 – L’Assemblea.
L’Assemblea è composta solo ed esclusivamente dai consorziati “gestori”, i quali possono anche farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta. L’Assemblea si riunisce normalmente nella sede del consorzio, ed eccezionalmente anche altrove, anche all’estero.
Tutti i consorziati gestori hanno diritto di voto, a condizione che siano in regola con i versamenti. Ogni consorziato ha diritto ad un voto. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio dal Comitato di Gestione, ovvero su richiesta anche di ogni singolo consorziato, con avviso da inviare almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’adunanza presso la sede di ciascun consorziato “gestore” a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) , contenente l’indicazione dell’ora, del giorno, del luogo e l’elenco delle materie da trattare.
Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati da ciascun consorziato “gestore”. In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i consorziati “gestori”, e tutti i membri del Comitato di Gestione.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Comitato di Gestione o, in sua assenza, o qualora non nominato in caso di amministrazione non collegiale, da persona designata dai consorziati presenti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tuttavia, le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto ed allo scioglimento del consorzio devono constare da verbale redatto da Notaio.
Spetta all’Assemblea:
1. scegliere il tipo di amministrazione da adottare, e nominare i membri dell’Organo Amministrativo,
2. nominare, se richiesto dalla legge, il Revisore;
3. approvare il bilancio annuale e la situazione patrimoniale ex art. 2615-bis, cod.civ.;
4. deliberare sulle modifiche dello Statuto;
5. deliberare sulle questioni sottoposte alla sua decisione dall’Organo Amministrativo;
6. deliberare sullo scioglimento anticipato del consorzio;
7. deliberare sulla approvazione o la modifica dell’eventuale regolamento interno;
8. determinare l’ammontare dei contributi al fondo consortile e disporre la reintegrazione del fondo consortile quando necessaria;
9. deliberare su qualsiasi altro oggetto riservato dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni di cui ai precedenti numeri 1, 2, 4, 6, 7 e 8 sono validamente assunte con il voto favorevole di tutti gli aventi diritto. Per la regolare costituzione delle Assemblee è in ogni caso necessaria la partecipazione di tutti i consorziati “gestori”, sia nella prima che nelle eventuali successive convocazioni.

ARTICOLO 13 – Organo Amministrativo
Il Consorzio è amministrato, alternativamente:
a) da un Comitato di Gestione;
b) da due o più amministratori che operano con poteri congiunti o disgiunti ovvero con alcuni poteri congiunti ed altri disgiunti.

Il tipo di Organo Amministrativo viene scelto, e gli amministratori sono nominati, per la prima volta, nel presente atto costitutivo. Successivamente spetta all’Assemblea, con deliberazione da assumere all’unanimità, scegliere il tipo di amministrazione, determinare il numero degli amministratori e nominarli.
Gli amministratori possono essere anche soggetti non consorziati, o amministratori o dipendenti di soggetti non consorziati, e sono rieleggibili. L'Organo Amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dall’assemblea all'atto della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito. Quando il consorzio è amministrata da un Comitato di Gestione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei suoi membri, decade l'intero Comitato, mentre quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, che non danno vita ad un organo collegiale, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Sono di competenza dell’Organo Amministrativo:
- la redazione del progetto di bilancio e della situazione patrimoniale ex art. 2615-bis, cod.civ., da sottoporre all’approvazione dell’assemblea,
- l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea,
- la verifica dell’esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico dei consorziati,
- l’approvazione e la modifica dell'eventuale regolamento interno del Consorzio, volto a disciplinarne il funzionamento nel rispetto del presente contratto,
- la decisione sull’ammissione di nuovi Consorziati,
- le decisioni relative al recesso ed all’esclusione dei consorziati,
- la determinazione delle eventuali quote annue per il mantenimento e la gestione del consorzio,
- la proposta all’assemblea della misura dei contributi al fondo consortile da versare dagli eventuali consorziati “gestori” entranti.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo inderogabile all’Assemblea. All'atto della nomina possono essere apposti dei limiti ai poteri di amministrazione.
Ai componenti dell’Organo Amministrativo, qualunque sia la forma adottata, spetta il rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell’incarico. L’Assemblea potrà inoltre deliberare, con decisione unanime, la corresponsione di un compenso annuo in loro favore.

ARTICOLO 14 – L’Organo Amministrativo: il Comitato di Gestione.
Qualora l’amministrazione sia affidata ad un Comitato di Gestione, questo nominerà tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea di nomina. Il Comitato di Gestione ha facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più amministratori. Non rientra tra gli atti delegabili la redazione del bilancio, e della situazione patrimoniale ex art. 2615-bis cod.civ..
La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.
La rappresentanza legale di fronte ai terzi nonché l'uso della firma del Consorzio sono affidati al Presidente del Comitato di Gestione, e agli Amministratori Delegati, ove nominati, e nei limiti della delega. La rappresentanza in giudizio viene affidata al Presidente del Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione delibera con il voto favorevole dell’unanimità dei suoi membri sulle questioni riguardanti l’ammissione, il recesso e l’esclusione di nuovi consorziati “gestori”, la determinazione delle eventuali quote annue per il mantenimento e la gestione del consorzio, e la proposta all’assemblea della misura dei contributi al fondo consortile da versare dagli eventuali consorziati “gestori” entranti.
Sulle altre questioni delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
In caso di parità, prevale il voto di Presidente. Le riunioni del Comitato di Gestione sono fatte constare da verbale redatto da un segretario, sottoscritto dal segretario stesso e dal Presidente e trascritto nel libro delle adunanze del Comitato di Gestione.

ARTICOLO 15 - L’Organo Amministrativo: Amministrazione in forma non collegiale, affidata a più amministratori.
Qualora l’amministrazione sia affidata a più amministratori che operano disgiuntamente e/o congiuntamente, senza costituire un Comitato di Gestione, nel rispetto dei vincoli contenuti nel presente articolo, l’Assemblea di nomina determinerà quali poteri potranno essere esercitati disgiuntamente dai singoli amministratori, e quali dovranno essere esercitati congiuntamente. Potrà inoltre attribuire alcuni poteri in via esclusiva a singoli amministratori.
Se verranno affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta, o a singoli amministratori in via esclusiva, anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, verrà attribuita con le stesse modalità.
Spetterà in ogni caso a ciascun amministratore, disgiuntamente, la rappresentanza del consorzio in giudizio, in qualsiasi grado di giurisdizione ed in ogni causa attiva o passiva, mentre dovranno essere sempre assunte congiuntamente le decisioni concernenti l’ammissione, il recesso e l’esclusione di nuovi consorziati “gestori”, la determinazione delle eventuali quote annue per il mantenimento e la gestione del consorzio, e la proposta all’assemblea della misura dei contributi al fondo consortile da versare dagli eventuali consorziati “gestori” entranti.
In caso di opposizione di un amministratore all’operazione che un altro intende compiere, competente a decidere sull’opposizione è l’assemblea.

ARTICOLO 16 - Esercizio annuale - Situazione patrimoniale.
L’esercizio annuale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, l’Organo Amministrativo dovrà predisporre un bilancio composto da stato patrimoniale e conto economico, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
La situazione patrimoniale, redatta a norma dell’art. 2615 bis C.C. ed approvata dall’Assemblea, verrà depositata nei termini di legge presso l’ufficio del Registro delle Imprese.
Gli avanzi di gestione eventualmente risultanti non potranno essere distribuiti sotto qualsiasi forma ai consorziati, ma andranno ad integrare il fondo consortile.

ART. 17 - Scioglimento
Il Consorzio si scioglie:

  • per il decorso del tempo stabilito per la sua durata,

  • per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo,

  • per volontà unanime dell’Assemblea,

  • per le altre cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze, e disciplinando le modalità della liquidazione.
Le attività residuate dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati "gestori" in proporzione alla partecipazione di ciascuno al fondo consortile.

ARTICOLO 18 - Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i consorziati e tra il consorzio ed i consorziati in ordine all’interpretazione, esecuzione, inesecuzione o risoluzione del presente contatto consortile e non risolta in via amichevole è devoluta al giudizio di un arbitro unico. L’arbitro unico è nominato dal Presidente del Tribunale di Asti.
La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio dell’arbitro. L’arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.
L’arbitro deciderà, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, in via irrituale e secondo diritto, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall’obbligo del deposito del lodo.
L’arbitro determinerà
come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.

ARTICOLO 19 - Altre norme
Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.