Obblighi in materia di sicurezza per datori di lavoro, preposti, dirigenti e lavoratori
Sono stati approvati gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08. Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto. L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una informazione adeguata. Tale Informazione viene svolta secondo quanto indicato dall’art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dal nuovo Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Obblighi in materia di sicurezza per datori di lavoro, preposti, dirigenti e lavoratori
Sono stati approvati gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08. Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto. L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una informazione adeguata. Tale Informazione viene svolta secondo quanto indicato dall’art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dal nuovo Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
SERVIZI
Nei corsi di formazione che progettiamo vogliamo mettere l’accento sull’uomo, sulle sue potenzialità e sulla necessità di svilupparne le capacità per il suo benessere e conseguentemente per quello dell’azienda; essere formato per essere risorsa. Proprio per questo la formazione non può essere standardizzata, ma progettata e costruita ad hoc; ascoltiamo l’azienda per proporre una formazione mirata ed articolata per obiettivi.
Le attività di formazione professionale possono essere attivate utilizzando risorse a valere sui fondi strutturali e sui fondi interprofessionali



